IL RETTORE 
 
  Visto il vigente statuto di ateneo, emanato con D.R n. 194  del  30
luglio 2012, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Repubblica
Italiana - Serie generale - Parte prima, n. 200 del 28 agosto 2012 ed
entrato in vigore il 27 settembre 2012; 
  Vista la legge 9 maggio 1989  n.  168  «Istituzione  del  Ministero
dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica»,  in
particolare  gli  artt.  6  «Autonomia  delle   universita'»   e   16
«Universita'»; 
  Vista la legge 30  dicembre  2010  n.  240  «Norme  in  materia  di
organizzazione  delle  universita',   di   personale   accademico   e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»; 
  Vista la delibera con la quale il quale  il  Senato  accademico  di
questa Universita', nella  seduta  n.  18  del  27  maggio  2015,  ha
espresso parere favorevole sull'istituzione  della  Scuola  di  Studi
Superiori e ha approvato la relativa modifica di Statuto, consistente
nell'introduzione dell'art. 31-bis «Scuola di Studi Superiori»; 
  Vista la delibera con la quale  il  Consiglio  di  amministrazione,
nella seduta n. 567 del 27 maggio 2015,  ha  approvato  l'istituzione
della Scuola di studi superiori e ha espresso parere favorevole sulla
citata modifica di Statuto; 
  Vista la nota rettorale n. prot. 7138 del 2 luglio 2015, inviata al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  per  il
previsto  controllo  di  legittimita'  e  di  merito  sulla  suddetta
modifica statutaria; 
  Vista la nota direttoriale n. prot. 10054 del 3 settembre 2015, con
la quale il Ministero fa presente che non  vi  sono  osservazioni  da
formulare ed esprime il nulla-osta ai fini della pubblicazione  della
modifica di statuto nella Gazzetta Ufficiale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Si emana la seguente modifica al vigente  statuto  dell'Universita'
degli studi di Camerino: 
  «Art. 31-bis (Scuola di Studi Superiori). - 1. La Scuola  di  studi
superiori garantisce percorsi formativi di eccellenza  agli  studenti
particolarmente meritevoli. 
  La Scuola si affianca ai corsi diretti al conseguimento del diploma
di  Laurea  Magistrale,  al  fine  di  favorire  la  piu'  elevata  e
qualificata  preparazione  degli  studenti  avviandoli   altresi'   a
specifiche attivita' di ricerca. 
  In particolare, la Scuola opera  per  individuare  e  coltivare  il
talento e  la  qualita'  dei  propri  allievi,  garantendo  attivita'
didattiche   e   scientifiche   finalizzate   allo   sviluppo   delle
potenzialita' e capacita' individuali, promuove  attivita'  formative
interdisciplinari in stretto collegamento con la School  of  Advanced
Studies e con le Scuole di Ateneo. 
  L'ammissione alla Scuola e' riservata agli studenti  aventi  titolo
di accedere al primo anno dei corsi di studio  attivati  dall'Ateneo,
definiti nel  Regolamento  della  Scuola  e  individuati  nel  bando,
approvato dal Comitato direttivo ed emanato con decreto del  Rettore,
attraverso un concorso a numero chiuso sulla base del solo  merito  e
mediante selezione pubblica per esami. 
  2. La Scuola, secondo i corsi di laurea proposti  dalle  Scuole  di
Ateneo, si divide in Classi, individuate dal Senato accademico. 
  3. Sono organi della Scuola di Studi Superiori: 
    Il Direttore; 
    Il Direttore vicario; 
    Il Comitato direttivo. 
  4. Il Direttore e' designato dal Senato Accademico, su proposta del
rettore, tra i professori di prima e seconda fascia a tempo pieno,  e
nominato con decreto rettorale. 
  5. Il Direttore vicario e' designato dal Direttore e  nominato  con
decreto rettorale. 
  6. Sono membri del Comitato direttivo della Scuola: 
    a) il Direttore della Scuola, che lo presiede; 
    b) il Direttore vicario; 
    c) il Direttore della SAS; 
    d) i Coordinatori delle Classi; 
    e) il Delegato del rettore per l'internazionalizzazione; 
    f) il  Delegato  del  rettore  per  la  ricerca  e  trasferimento
tecnologico; 
    g) il Delegato del rettore per la didattica; 
    h) un rappresentante dagli allievi della Scuola. 
  I Coordinatori delle Classi sono designati dal  Senato  accademico,
su proposta del rettore, tra i professori di prima e seconda fascia a
tempo pieno. 
  Il rappresentante degli allievi viene eletto dagli  studenti  della
Scuola e dura in carica 2 anni. 
  7. Il Direttore ed i Coordinatori delle  Classi  durano  in  carica
quattro anni e possono  essere  nominati  consecutivamente  una  sola
volta. 
  8. La Scuola ha autonomia scientifica, didattica  e  funzionale  e,
nei limiti fissati dal Regolamento di Ateneo  per  l'amministrazione,
la  finanza  e  la  contabilita',   ha   autonomia   gestionale.   E'
disciplinata da un proprio Regolamento.»